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Circolari 2023 2024

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LICEO STATALE "G. FRACASTORO"

Verona


Circ. N. 046

Verona, 20 settembre 2023

Regime Incompatibilità dipendente pubblico                                                           

Al personale docente e ATA

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico

 

Con riferimento all’oggetto, si ricorda quanto segue.

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

  • l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
  • l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
  • l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

  • lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
  • l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva.

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi e di impieghi inviando email all’indirizzo istituzionale affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno valutati: a) occasionalità/abitualità dell’incarico; b) assenza/presenza di conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:

  • si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
  • si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

 

 

                                                                                                                                                                          

 

La Dirigente Scolastica Annamaria Maiorano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

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